STATUTO

Titolo 1° – Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1 – È costituita con sede in Montecchio Maggiore via Da Vinci, 17 l’associazione sportiva dilettantistica denominata “A.S.D SCACCHI BERICI”. L’associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

Titolo 2° – Scopi dell’Associazione

Art. 2 – L’associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire agli associati i servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Art. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume i seguenti compiti:

a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;

b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento, all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva – ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;

c) effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;

d) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;

e) l’Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Art. 4 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Titolo 3° – I Soci

Art. 5 – Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 6 – Chi intende essere ammesso come Socio dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all’interessato il diniego. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.

Art. 7 – I Soci sono obbligati a versare una quota annuale determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Tutti i Soci maggiori d’età hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno secondo quanto stabilito al successivo articolo 16.

Titolo 4° – Perdita della qualifica di Socio

Art. 9 – La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.

Art. 11 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata A.R. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

Titolo 5° – Fondo comune e gestione finanziaria

Fondo comune

Art. 12 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. I dettagli della gestione saranno demandati ad apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Contributi e sponsorizzazioni

Art. 13 – L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, enti e/o società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.

Esercizio sociale

Art. 14 – L’esercizio sociale va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre e approvare il rendiconto economico-finanziario .

Titolo 6° – Gli organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione

Art. 15 – Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

Assemblea degli Associati

Art. 16 – L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima e mediante app di messaggistica istantanea multi-piattaforma o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. Possono partecipare alle adunanze tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno trenta giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A ciascun Socio maggiorenne spetta un voto.

Art. 17 – L’assemblea ordinaria:

a) approva il programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale;

b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) procede alla elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli Associati.

Art. 18 – L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 19 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona eletta dall’Assemblea stessa. La funzione verbalizzante viene svolta dal segretario del Consiglio direttivo. In sua assenza, il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo o di altro socio disponibile. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Consiglio Direttivo

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è formato in numero dispari da tre a sette membri(compreso il presidente), scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Direttore Tecnico e il Segretario. L’incarico di Tesoriere può essere affidato anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente , minimo due volte l’anno e tutte le volte che vi sia materia da trattare oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta mediante app di messaggistica istantanea multi-piattaforma o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di cinque giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro: – curare l’adozione delle delibere assembleari; – redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea; – redigere il rendiconto economico finanziario; – compilare i regolamenti interni; – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; – deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati; – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; – redigere annualmente l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione; – compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

Art. 22 – In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i membri supplettivi. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura. In caso di parità di voti viene ripetuta l’assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Titolo 7° – Norme finali

Scioglimento

Art. 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell’Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

Norme fiscali

Art. 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

SCARICA LO STATUTO IN PDF: Statuto A.S.D. Scacchi Berici

 

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